Il Regolamento ENAC che detta gli obblighi normativi relativi agli Operatori SAPR ha sempre dedicato, sin dalla sua prima edizione del 16 dicembre del 2013, un articolo relativo all’obbligo di stipula di “un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004*”

Nell’ultimo emendamento del Regolamento del 24 marzo 2017 l’obbligo viene confermato all’Art.32 – Assicurazione.

La dicitura “adeguata allo scopo” indica che polizza debba essere specificatamente strutturata per i rischi correlati alle attività con i droni.

La domanda che spesso viene rivolta è: ma la polizza generale RC che ho già stipulato per la mia attività professionale contempla anche questo genere di copertura?

La risposta è no.

Va stipulata separatamente con un programma assicurativo specifico e con una copertura minima di 750.000 €.

A chi rivolgersi?

Nel mercato dei droni, sin dalla fine del 2013, si sono sviluppate professionalità specifiche e anche in ambito assicurativo vi sono Broker che hanno realizzato, con il supporto di primarie compagnie, programmi assicurativi adeguati e strutturati.

Le attività assicurabili sono:

  • Attività sperimentale

  • Operazioni Specializzate in aree non critiche

  • Operazioni Specializzate in aree critiche

Il consiglio, qualora non si sappia a chi rivolgersi, è pertanto quello di affidarsi ad operatori nel settore che possano anche indirizzare ai corretti interlocutori.

Per il resto i punti da analizzare nella valutazione della polizza sono sempre i medesimi (massimali, franchigie): un elemento prezioso può essere la possibilità di ottenere degli sconti sui premi a partire dal secondo drone appartenente alla flotta sia nel caso di volo contemporaneo sia non contemporaneo.

Quando stipularla?

Tra guidare un’auto e volare con un drone, da questo punto di vista, non c’è alcuna differenza.